LO STATUTO DELL’ACCADEMIA ITALIANA DELLA COSTINA DI COAREZZA
ART. 1
Eʼcostituita unʼAssociazione denominata “ACCADEMIA ITALIANA DELLA COSTINA” con sede in Coarezza (VA) via C.Colombo,3 Somma Lombardo VA
ART. 2
L’Accademia non ha fini di lucro, è apolitica ed è aderente alla F.I.C.E, Federazione Italiana Circoli Enogastronomici , che la tutela. Persegue finalità di promuovere iniziative culturali in campo enogastronomico . In particolare si propone di creare, approfondire e diffondere una vera e propria cultura della costina attraverso la valorizzazione e la ricerca di ricette e notizie storiche.
ART. 3
Il patrimonio è formato:
a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richieste in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione
b) dai contributi di enti pubblici e da altre persone fisiche o giuridiche
d)Dai residui attivi
ART. 4
Dell’Accademia italiana della costina possono collaborare:
a) Tutti i cittadini che aderiscono allo spirito dell’Associazione.
b) Associazioni o Enti che condividono le finalità dell’Accademia. In ogni caso la richiesta di iscrizione deve essere fatta per iscritto alla sede sociale tramite la “delegazione accademica” o un altro socio già iscritto.
C) Delegazioni Accademiche. Su richiesta di un congruo numero di soci, può essere costituita una sede periferica denominata
“delegazione accademica”. L’ambito territoriale, la denominazione e il numero dei soci necessari saranno stabiliti di volta in volta del consiglio d’Accademia. Le sedi periferiche, nell’atto costitutivo devono dichiarare di approvare il presente Statuto
ART. 5
Possono essere soci dell’Accademia della costina tutte le persone fisiche, giuridiche, che ne condividono gli scopi.
I soci si dividono in:
a) allievi Accademici
b) “Accademici Honoris causa”. Sono nominati dal “Consiglio d’Accademia” fra quelle persone che si sono particolarmente distinte per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
c) “Accademici fondatori”. Sono i soci che hanno fondato l’Associazione.
d) “Aspirante Maestro” sono i soci che hanno maturato un’anzianità tale da farli considerare esperti e sicuri portatori della “cultura della costina”. L’anzianità richiesta non deve essere mai inferiore a 13 mesi consecutivi né superiore a 24, sempre consecutivi. Il riconoscimento dei
“Maestri accademici” è deliberato dal consiglio nazionale d’Accademia dopo l’esame del curriculum del richiedente.
d) ” Fra tutti gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci, quale che sia la categoria, godono in tutte le riunioni dell’elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualifica di socio si perde:
a) Per decesso
b) Per dimissioni
c) Per esclusione a causa di comportamento contrario alle finalità dell’Accademia o di trasgressione alle norme contenute nello Statuto e nel regolamento. L’esclusione avviene per morosità quando il Socio non rispetta il pagamento annuale del contributo sociale,o che svolga attività autonomista di Allievo- Maestro Accademico al i fuori delle manifestazioni.
L’esclusione o la riammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Accademia a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all’associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni potrà presentare le proprie memorie difensive con lʼeventuale richiesta di riammissione.
ART. 7
Tutti i Soci, tranne i soci sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuo.
L’ammontare del contributo associativo è determinato annualmente dal “Consiglio Direttivo dell’Accademia”.
I nuovi associati dovranno pagare il contributo al momentodell’approvazione della domanda di adesione e successivamente entro il 31 Gennaio di ogni anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e si conclude il 31 Dicembre.
ART. 8
Gli organi “dell’Accademia “ sono:
a) L’Assemblea dei Soci.
b) Il Consiglio Direttivo d’Accademia.
c) Allievi -Cavalieri – Dame
d) Il Collegio dei revisori dei conti.
e) Il Collegio dei probiviri.
ART. 9
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i Soci ed è organo sovrano. Viene convocata dal Consiglio d’Accademia nella sede dell’Associazione o altrove.
L’Assemblea deve essere convocata almeno 1 volte all’anno e pertanto 10 giorni prima della data fissata deve essere indirizzato a tutti i Soci, per lettera semplice, l’avviso di convocazione con l’indicazione degli argomenti all’O. d. G.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
1) Approvazione bilancio consuntivo e preventivo
2) Elezione consiglio d’Accademia
3) Elezione collegio dei revisori
4) Elezione collegio dei probiviri
5) Approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti Per nessun motivo l’assemblea potrà cambiare la sede dell’Accademia che deve rimanere nel Comune di Somma Lombardo.
ART. 10
L’Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo d’Accademia o in caso di loro assenza da un Presidente eletto dall’Assemblea.
Il Presidente nomina un Segretario per la redazione dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente ed in esso devono essere riassunte, su richiesta, eventuali dichiarazioni degli Associati.
ART. 11
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, senza tener conto degli astenuti. Esse sono di norma adottate con appello nominale a meno che non sia richiesto lo scrutinio segreto da almeno 1/3 dei presenti. L’elezione delle cariche sociali avviene aseguitodi
delibera del Direttivo.
Per la modifica dello Statuto è richiesta la presenza sempre di maggioranza assoluta dei votanti.
Gli Associati possono conferire ad altri Associati deleghe per l’esercizio del diritto di voto, del Direttivo dell’Accademia. Ogni associato non può accumulare più di 5 deleghe.
ART. 12
Il Consiglio Direttivo d’Accademia è composto da 7(sette) Soci Accademici eletti dall’Assemblea. I Consiglieri durano in carica 5 anni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Tesoriere.
Il Consigliere che, per qualsiasi motivo dovesse cessare dal suo incarico, durante il mandato è surrogato dal Socio non eletto che abbia conseguito il più alto numero di voti.
Il Consiglio nazionale d’Accademia si riunisce nella sede dell’Associazione, o altrove, su convocazione del Presidente.
La convocazione viene fatta con qualunque mezzo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 58cinque) dei suoi componenti.
ART. 13
Al Consiglio Direttivo dell’Accademia è affidata la direzione unitaria dell’Associazione e provvede:
a) Al conseguimento dei fini statutari.
b) A dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
c) A convocare l’Assemblea d’Accademia.
d) Alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.
e) All’esame e alle deliberazioni in merito alle nomine di “Maestri Accademici” con 3 (tre) anni di appartenenza all’Accademia.
ART. 14
Il Segretario tesoriere compila i verbali delle adunanze del Consiglio, custodisce gli atti; cura la gestione finanziaria ed amministrativa dell’Associazione.
ART. 15
Gli Associati collaborano al raggiungimento delle finalità statutarie. Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo d’Accademia determina le modalità dell’erogazione delle spese per la gestione finanziaria ed economica dell’Accademia.
Non risponde da eventuali Delegazioni Accademiche che comunque ne rispondesser0 autonomamente con i propri fondi.
ART. 17
L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 18
Il bilancio preventivo deve essere compilato dal Consiglio Direttivo d’Accademia entro il mese di Dicembre precedente l’esercizio cui si riferisce.
Il conto consuntivo dovrà essere compilato entro il 30 Aprile successivo all’anno a cui si riferisce sottoposto all’esame dei revisori, nonché all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
ART. 19
Lo scioglimento dell’Accademia deve essere proposto dal Consiglio Direttivod’Accademia e deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci e sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti. In tutti i casi è fatto obbligo all’assemblea di devolvere il
patrimonio dell’Accademia sempre a favore di altra associazione Onlus con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 20
Durante la vita dell’Accademia non è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi a favore di Associazioni. Salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestioni dovranno
essere impiegati esclusivamente per realizzazione delle attività di cui all’art. 2 relative allo scopo sociale.
ART. 21
Le delegazioni sono rappresentate di fronte a terzi ed in giudizio dal proprio delegato accademico.
ART. 22
Per le sue attività a livello nazionale il consiglio d’Accademia si avvale della collaborazione della “Consulta accademica ” composta dai “delegati” responsabili delle delegazioni accademiche.
ART. 23
Norma transitoria.
Per quanto non previsto dal presente statuto varranno le norme di legge in materia ovvero il successivo regolamento che sarà redatto dal consiglio d’Accademia e approvato dalla prima assemblea dei soci.
Fino a quando tale regolamento non sarà approvato il consiglio d’assemblea adotterà tutti i provvedimenti necessari per la esecuzione del presente Statuto e tali provvedimenti saranno vincolanti per tutti gli associati